Art. 13.
(Case da gioco sulle navi).

      1. Per l'esercizio e la gestione di una casa da gioco sulle navi appartenenti ai soggetti italiani iscritti al Registro internazionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le società armatoriali interessate devono richiedere apposita autorizzazione al Ministro dell'interno

 

Pag. 17

che la rilascia di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
      2. L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento di quanto indicato all'articolo 6, numero 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
      3. La disciplina economica e normativa e le mansioni degli impiegati tecnici delle case da gioco operanti su navi sono determinate da apposite norme contenute nel contratto collettivo nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 12.